Casi trattati di particolare interesse

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Sentenza della Corte Federale d'appello sez. Unite

Con la sentenza della Corte Federale d'appello sez. Unite, la assistita società Vis Pesaro 1898 si assicura la permanenza in Serie C anche per la prossima stagione

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Intervista all'Avv. Eduardo Chiacchio del quotidiano di Torino "Tuttosport" in merito alla vicenda Juventus

L'avvocato Chiacchio: “Differire gli stipendi è una trattativa lecita e diffusa" L’opinione tecnica del grande esperto: “La Procura per le plusvalenze chiese ammende, non punti” TORINO - Con la Juventus al centro della tromba d’aria in cui sono volate come proiettili le intercettazioni selezionate dalla Procura della Repubblica per richiedere le misure cautelari, tutte respinte dal Gip e per le quali non è stato avanzato appello al tribunale del riesame dai pm stessi, non è così facile provare a trattare l’argomento, di per sè complesso, articolato e ipertecnico, visto che molto si basa sulla congruità dei bilanci presentati. Dunque l’operazione più saggia è quella di interpellare un esperto del settore, che abbia non solo le competenze specifiche ma anche una memoria storica significativa. La scelta dunque cade quasi naturalmente sull’avvocato napoletano Eduardo Chiacchio, 66 anni, da 40 anni impegnato nel diritto sportivo e da una ventina nei processi per illeciti amministrativi. Ex attaccante in Serie C della Frattese, è uno dei massimi conoscitori della materia per cui le sue riflessioni hanno un peso specifico importante. Avvocato Eduardo Chiacchio, cominciamo dal perimetro temporale della vicenda sportiva a livello giudiziario. Quanto tempo ha la Procura federale per decidere come operare? «Esiste un tempo ma dipende anche dalle necessità che consentono di istruire al meglio il procedimento chiedendo una proroga alla Procura generale dello sport al Coni. Non si può programmare all’inizio di una investigazione federale quanto tempo sarà necessario per notificare la conclusione delle indagini. Dopo questa, la parte indagata può svolgere attività difensiva, essere ascoltata oppure produrre memorie. A quel punto la Procura opera una nuova valutazione processuale: quindi deferire oppure archiviare. Anche se il mancato deferimento in centinaia di casi che ho seguito non si è quasi mai verificato. Io credo che il procedimento verrà celebrato sicuramente prima della fine della stagione in corso o dell’inizio della prossima». In base a ciò che si sa, il problema che emerge è il bilancio 2020 in cui la manovra stipendi non sarebbe stata riportata in maniera corretta, ovvero caricando per intero il costo del risparmio che si sarebbe invece configurato completamente con gli esercizi successivi in base all’accordo con i giocatori per la riduzione degli stipendi. Ora come farà la giustizia sportiva a prendere una decisione se la giustizia ordinaria sulla correttezza del bilancio si esprimerà non prima del prossimo autunno? «La giustizia sportiva non può preoccuparsi di ciò che avviene in ambito di quella ordinaria. In molti casi, come difensore, ho affrontato processi di illeciti amministrativi che poi in via penale hanno avuto una sentenza tanti anni dopo rispetto a quella sportiva. Se si dovesse aspettare la giustizia ordinaria i campionati non potrebbero partire». «Io posso rispondere in maniera tecnica, ispirandomi ai principi generali, non ho nessuna intenzione di sovrappormi a chi dovrà difendere la Juventus, colleghi preparatissimi. Ma se mi si chiede cosa penso, alcune riflessioni vengono naturali. Partiamo delle plusvalenze e poi arriviamo alla manovra stipendi. La mia esperienza sulle plusvalenze è varia e in passato ho difeso il Novara per il passaggio di giocatori con la Juventus, procedimento concluso con il proscioglimento. Le plusvalenze rappresentano forse la voce più importante per come incidono nel bilancio dei club e su queste operazioni ci sono già state due sentenze che hanno portato all’assoluzione di tutti i club portati in giudizio dalla Procura federale. Per cui... Veniamo invece alla manovra stipendi, la rinuncia agli emolumenti che hanno inciso sul bilancio: bene, io sono rimasto sorpreso in merito al clamore che c’è stato. Nelle categorie inferiori tantissimi club per diverse ragioni chiudono accordi con i calciatori per non corrispondere tutte le mensilità davanti ai soggetti preposti, ovvero il sindacato. A volte conviene anche ai tesserati che comprendendo la difficoltà del momento e magari ottengono il prolungamento del contratto in cambio. E’ una libera trattazione. Questi fatti avvenuti anche nella Juventus sono stati oggetto di valutazioni negative da parte di molti ma in modo infondato: si tratta di attività lecite e diffuse e non illegali dal punto di vista amministrativo. Sia chiaro! In relazione alle scritture private rinvenute occorre valutare se esiste qualcosa di doloso, solo allora la situazione potrebbe cambiare. Tra l’altro sono stati tantissimi i club che si sono comportati così durante il periodo emergenziale Covid. Ma dico di più. Ci sono state società in Serie C e B difese dal sottoscritto che nel collegio arbitrale hanno ottenuto di non pagare 30 o 45 giorni ai giocatori che non avevano accettato la riduzione dei compensi pur non avendo giocato perché i campionati non si potevano disputare per via della pandemia. In teoria la Juventus o un’altra società di massima divisione avrebbe potuto agire in quella sede, invece ha preferito trovare un accordo con i diversi tesserati». Ma quanto sarebbe grave aver contabilizzato in maniera non corretta, secondo gli inquirenti, il risparmio nel primo anno? «Parlando in generale posso dire che ad occhio non vedo la gravità che è stata paventata per queste anomalie o disfunzioni che riguardano la competenza finanziaria della Juventus. I collegi arbitrari avrebbero comunque alleggerito il monte stipendi. Se è stata una contrattazione libera senza dolo tra club e giocatori a quel punto le sanzioni non potranno essere molto afflittive. Nel sistema di plusvalenze che secondo la Procura federale era stato accertato, il dottor Chinè, ottimo magistrato, non chiese punti di penalizzazioni bensì ammende. E lì si parlava di un sistema che incideva sui bilanci in maniera decisamente significativa, altro che la manovra stipendi. Si davano valori tre o quattro volte superiore ai calciatori!».

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Sentenza Tribunale Federale Nazionale n. 063/TFNSD/2022-2023 (SSDARL F.C. POMPEI)

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE composto dai Sigg.ri: Pierpaolo Grasso – Presidente Paolo Clarizia – Componente Valentino Fedeli – Componente (Relatore) Maurizio Lascioli – Componente Marco Sepe – Componente Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA ha pronunciato, all’udienza del giorno 17 novembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8603/809pf21- 22/GC/SA/mg del 10 ottobre 2022 nei confronti del sig. Edgardo Spiezia e della società ASD FC San Giorgio (ora SSDARL FC Pompei), la seguente DECISIONE Il deferimento La Procura Federale, con atto depositato il 10 ottobre 2022 n. 8603/809 pf 21-22/CG/SA/mg, ha deferito a questo Tribunale il sig. Edgardo Spiezia, quale presidente e legale rappresentante della società ASD FC San Giorgio, al quale ha contestato la violazione degli artt. 4 e 32 CGS, 108 NOIF, per aver apposto sul modello denominato “svincolo per accordo” del 1° marzo 2022 le firme apocrife del calciatore interessato Antonio Imputato e dei genitori di quest’ultimo, a nome Nunzio Imputato e Caterina Aprea, che era stato spedito con lettera raccomandata il successivo 17 marzo 2022 ai competenti uffici del Dipartimento Interregionale LND – FIGC, che l’avevano ricevuto il giorno successivo. È stata contestualmente deferita la società ASD FC San Giorgio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS per la condotta del proprio presidente, così come era stato precisato nel capo di imputazione di quest’ultimo. Il fascicolo, prodromico alla attività di indagine, era stato aperto dalla Procura Federale a seguito della notizia che i genitori del giovane calciatore, a mani del loro avvocato, avevano comunicato a detto Dipartimento la duplice circostanza che non avevano sottoscritto il modello di cui sopra, né che avevano spedito la lettera raccomandata e che l’unico modello di svincolo era stato sottoscritto ed inviato il successivo 20 aprile 2022. La fase istruttoria e predibattimentale La Procura Federale, svolta l’attività di indagine, acquisita la documentazione elencata nella relazione conclusiva di tale attività, in data 26 agosto 2022 notificava agli indagati la Comunicazione di conclusione delle indagini, a fronte della quale i destinatari dell’atto non presentavano memorie difensive, né chiedevano di essere ascoltati. In seguito alla notifica del deferimento, il sig. Edgardo Spiezia e la società ASD FC San Giorgio si costituivano con il patrocinio degli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo, che depositavano memoria di totale contestazione degli addebiti, contenente istanza di proscioglimento, previa ammissione di prova per testi. Depositavano altresì una consulenza grafologica datata 17 ottobre 2022, che nella quale venivano ritenute autografe le firme del sig. Imputato e della sig.ra Aprea apposte sul modello del 1° marzo 2022. Il dibattimento All’udienza del 28 ottobre 2022, tenutasi in modalità videoconferenza, si sono collegati per la Procura Federale l’avv. Massimo Adamo e per i deferiti gli avv.ti Chiacchio e Fiorillo. L’avv. Adamo, al fine di visionare la consulenza grafologica, comunque depositata nei termini dalla difesa dei deferiti, ha chiesto il rinvio dell’udienza. Disposto il rinvio con ordinanza in pari data, all’udienza del 17 novembre 2022 si sono collegati l’avv. Massimo Adamo, gli avv.ti Chiacchio e Fiorillo e il sig. Edgardo Spiezia. L’avv. Adamo si è riportato integralmente al deferimento ed ha contestato la memoria difensiva dei deferiti, con particolare riguardo alla consulenza grafologica, che ha considerato attinente ad altro procedimento ancora in corso tra le medesime parti e che ha FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO affrontato solo incidentalmente la questione della autenticità delle firme dei genitori del calciatore; ha concluso per l’accoglimento del deferimento ed ha proposto le seguenti sanzioni; a carico del sig. Edgardo Spiezia mesi 6 (sei) di inibizione; a carico della società ASD FC San Giorgio punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 500,00 (cinquecento) di ammenda. L’avv. Fiorillo ha sottolineato che nella perizia grafologica le firme dei genitori del calciatore, disconosciute nel modello ex art. 108 NOIF, sono state riconosciute autentiche e che tale dato è rilevante ai fini della valutazione dell’odierno deferimento. L’avv. Chiacchio ha sottolineato che la perizia grafologica è stata appositamente depositata in questo procedimento ed è pertanto irrilevante che essa costituisca elemento probatorio anche di un altro procedimento. I suddetti difensori dei deferiti si sono riportati ai propri scritti difensivi ed hanno insistito nella richiesta di proscioglimento. La decisione Ritiene il Tribunale che i deferiti vadano prosciolti. L’assunto della Procura Federale, che si ricava dalla motivazione del deferimento, che sul modulo di svincolo del 1° marzo 2022 sarebbero state apposte firme apocrife in alcun modo riconducibili al calciatore Imputato ed ai genitori dello stesso e che conseguentemente le falsificazioni fossero materialmente imputabili al sig. Spiezia non appare, alla luce degli atti versati in giudizio, riscontrato in alcun modo; infatti al disconoscimento della firma apposta non può automaticamente conseguire la responsabilità personale del Presidente del sodalizio societario laddove non vi è prova che le firme siano state da lui materialmente apposte. Si aggiunga a ciò la circostanza che la consulenza grafologica depositata dai deferiti - che ha sostenuto la effettiva riconducibilità al calciatore ed ai suoi genitori delle firme apposte al modello di svincolo in contestazione - non è stata nel merito contestata dalla Procura Federale, che si è limitata ad eccepirne l’inconferenza, perché attinente ad altro procedimento coinvolgente le stesse parti e comunque del tutto estraneo al presente procedimento. Il Tribunale rileva che, a prescindere dal suo riferimento ad un altro procedimento, il dato oggettivo e sostanziale non ha trovato contestazione alcuna, né è stata fornita, nel pur congruo termine concesso alla Procura Federale per poter replicare, alcuna argomentazione contraria, sia fattuale che documentale. Alla mancata di prova sull’addebito mosso al deferito non può che conseguire il proscioglimento dello stesso e della società che egli rappresenta. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti. Così deciso nella Camera di consiglio del 17 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022. IL RELATORE Valentino Fedeli IL PRESIDENTE Pierpaolo Grasso Depositato in data 23 novembre 2022. IL SEGRETARIO Salvatore Floriddia

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Storica sentenza del Collegio di Garanzia del Coni (Motivazioni del 19 Novembre 2021), gara "Lazio - Torino", decisiva per la permanenza dei "granata" in Serie A, caposaldo della Giustizia Sportiva per i procedimenti derivati da epidemie Covid, all'interno delle squadra di calcio di Serie A.

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composto da Franco Frattini - Presidente Manuela Sinigoi - Relatrice Dante D’Alessio Mario Sanino Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2021, presentato, in data 14 aprile 2021, dalla S.S. Lazio s.p.a., in persona del Legale rapp.te, Consigliere di Gestione, dott. Marco Moschini, rappresentata e difesa dall’avv. Gian Michele Gentile, presso il cui studio, alla via Giuseppe Gioacchino Belli, n. 96, in Roma, è elettivamente domiciliata, contro il Torino F.C. s.p.a., in persona del Presidente e Legale rapp.te p.t., dott. Urbano Cairo, rappresentata e difesa dall’avv. Eduardo Chiacchio, presso il cui studio, al Centro Direzionale - Isola A/7, in Napoli, è elettivamente domiciliata, Pag 2 per la riforma della sentenza n. 132/CSA/2020-2021, emessa dalla Corte Sportiva di Appello della FIGC, Sezione Prima, in data 30 marzo 2021, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla società ricorrente avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di Serie A, assunto in data 12 marzo 2021, pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 218, con il quale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato del 4 marzo 2021, si è deliberato di "non applicare alla soc. Torino le sanzioni previsti dell'art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara con la società Lazio, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara". Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 13 maggio 2021, il difensore della parte ricorrente - S.S. Lazio S.p.a. - avv. Gian Michele Gentile, nonché l'avv. Eduardo Chiacchio, per la resistente Torino F.C. S.p.a., entrambi presenti personalmente presso i locali del CONI; è, altresì, collegato in videoconferenza, mediante la piattaforma telematica Microsoft Teams, l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; sono, infine, presenti personalmente presso i locali del CONI, il Procuratore Generale dello Sport, dott. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; udita, nella successiva Camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, cons. Manuela Sinigoi. Ritenuto in fatto 1) È sottoposta allo scrutinio del Collegio di Garanzia dello Sport la sentenza della Corte Sportiva d’Appello della FIGC, Sezione Prima, in data 30 marzo 2021, n. 132/CSA/2020- 2021, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla S.S. Lazio s.p.a. avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di Serie A, emesso il 12 marzo 2021, pubblicato con il C.U. n. 218, con il quale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato del 4 marzo 2021, è stato deliberato di non applicare alla società Torino F.C. s.p.a. le sanzioni previste dall’art. Pag 3 53 NOIF (ovvero perdita della gara per 0-3) per la mancata disputa dell’incontro di campionato 2021/21 Lazio-Torino, come programmato dalla Lega Serie A per il giorno 2 marzo 2021, ore 18.30, rimettendo alla Lega stessa i provvedimenti organizzativi necessari alla disputa della gara. 1.1) La società Lazio ne ha chiesto, invero, l’annullamento (e la dichiarazione ope judicis della sua vittoria sul Torino F.C. nell’incontro del 2 marzo 2021, con il punteggio di 3-0, ai sensi dell’art. 53 NOIF), sulla scorta dei seguenti motivi di diritto: 1. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, CGS in materia di accertamento incidentale senza efficacia di giudicato. Violazione del Codice CONI a sua volta richiamato dall’art. 3 del Codice FIGC”, con cui lamenta, in estrema sintesi, la mancata disapplicazione, da parte del Giudice Sportivo d’Appello, della nota dell’ASL Torino in data 1° marzo 2021, con cui il Direttore del Dipartimento della Prevenzione ha precisato - con riguardo al provvedimento del 23 febbraio 2021 (ovvero quello con cui era stato imposto un “periodo di quarantena domiciliare per ogni componente del Gruppo Squadra del Torino F.C. fin qui risultato negativo, con divieto assoluto di allontanamento dal proprio domicilio per un periodo di almeno 7 giorni, nel corso dei quali verranno eseguiti controlli virologici seriati ogni 48 ore”, disponendo che, “a seconda dei risultati dei prossimi controlli virologici, potrà essere valutata la possibilità di ripresa degli allenamenti individuali”) - che “Per ciò che concerne il calcolo dei giorni di validità del provvedimento, … tutte le ordinanze contumaciali (quarantena o isolamento) hanno una durata espressa in giorni, considerando il giorno di emissione del provvedimento come giorno 0. Nel caso di specie, quindi, la scadenza del provvedimento è alla mezzanotte del 2 marzo 2021”. Ritiene, invero, che, disapplicata la nota su indicata in ragione della sua palese abnormità/illegittimità, la decisione avrebbe dovuto essere assunta con riferimento all’originario provvedimento contumaciale, in base al quale la quarantena avrebbe dovuto cessare al 1° marzo 2021, giorno antecedente a quello della partita Lazio-Torino, fissata, per l’appunto, al 2 marzo 2021. Sicché, alcuna causa di forza maggiore o factum principis avrebbe potuto essere invocato dalla società Torino a giustificazione della propria assenza dalla competizione. 2. “Omesso esame di un punto decisivo per la soluzione della controversia. Omessa o errata applicazione delle regole dettate dal C.U. n. 51/20 della LNP/A. Violazione e falsa applicazione dell’art. 55 NOIF”, con cui deduce che l’art. 55 NOIF non poteva comunque essere applicato alla specifica fattispecie, atteso che le regole di cui al C.U. della LNP/A n. 51 del 2 ottobre 2020, emanate per disciplinare il tema della prosecuzione del campionato durante il periodo di Covid-19, hanno carattere di specialità rispetto alla disposizione Pag 4 generale di cui all’articolo su indicato, nel senso che tale disposizione non può operare con riferimento alla pandemia se non secondo quanto stabilito, in via speciale, dal suddetto comunicato. 2) La società Torino F.C. s.p.a. si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccependone, in via preliminare, l’inammissibilità, in quanto volto, a suo avviso, ad una nuova valutazione degli eventi e delle risultanze caratterizzanti i due gradi di giudizio endo-federali e ad una rivisitazione dei documenti ivi acquisiti, che fuoriesce dai limiti del sindacato di legittimità del Collegio di Garanzia dello Sport. 2.1) Ha contestato, in ogni caso, nel merito, la fondatezza delle censure svolte da parte ricorrente e affermato, per converso, la “pacifica e indubitabile sussistenza dei presupposti materiali e giuridici per il riconoscimento della causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 55 NOIF. Inoppugnabile ravvisabilità, nei provvedimenti e nelle comunicazioni della ASL, di un lampante e perentorio carattere impositivo e prescrittivo, configurandosi la fattispecie del factum principis. Assoluta impossibilità, per gli organi giudicanti in sede sportiva, di sindacare la legittimità degli atti amministrativi emessi dalla competente ASL e/o di disapplicarli. Palmare assenza, in capo alla società granata, di qualsivoglia violazione dei vigenti protocolli di Lega e Figc in materia di Covid 19”. 2.2) Ha, poi, proposto ricorso, in via incidentale, ex art. 59, comma 5, CGS CONI, chiedendo l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, limitatamente alla parte nella quale si ipotizza una sua condotta in qualche modo poco rispettosa dei principi di lealtà, correttezza e probità, perché improntata a una sorta di “furbizia”, e/o comunque l’espunzione dalla decisione stessa dei giudizi negativi espressi nei suoi confronti. 3) Il contraddittorio processuale si è ulteriormente sviluppato con il deposito, in data 3 maggio, delle memorie ex art. 60, c. 4, CGS CONI da parte della S.S. Lazio e del Torino F.C. 3.1) In particolare, la S.S. Lazio ha replicato al rilievo preliminare di rito ex adverso sollevato, rappresentando di aver prospettato puramente questioni di diritto: la prima, riguardante l’erronea declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice Sportivo a conoscere della legittimità (anche ai soli fini della disapplicazione) di atti provenienti dall’ordinamento statale; la seconda, concernente l’erronea applicazione della regola generale della causa di forza maggiore (art. 55 NOIF). Ha, poi, eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse dell’impugnazione incidentale proposta dalla società Torino F.C., poiché riguarda un capo della sentenza che non è Pag 5 necessario ai fini della decisione e, in ogni caso, perché involge valutazioni non sindacabili in sede di legittimità. Ha, quindi, insistito per l’accoglimento del ricorso e la riforma della sentenza. 3.2) La società Torino F.C. ha ribadito, invece, le conclusioni già rassegnate nel proprio atto costitutivo ovvero sostanzialmente invocato la declaratoria di inammissibilità del ricorso della Lazio per inottemperanza ai limiti del sindacato di legittimità del Collegio di Garanzia dello Sport e/o, comunque, il suo rigetto per infondatezza. Successivamente, ha depositato delle brevi note di replica. 4) L’affare è stato, quindi, chiamato e discusso all’udienza del 13 maggio 2021, come da sintesi a verbale, e, poi, introitato per essere deciso. Considerato in diritto 5) Va, innanzitutto, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società Torino F.C. Le doglianze che la ricorrente (principale) muove alla sentenza gravata rientrano, invero, nel perimetro del giudizio di legittimità di competenza del Collegio di Garanzia, riguardando questioni che possono essere sussunte nell’ambito della “violazione di norme di diritto” di cui all’art. 54 CGS CONI. 6) Nel merito, il ricorso non può, in ogni caso, essere favorevolmente apprezzato. Le pregevoli argomentazioni difensive svolte dalla S.S. Lazio s.p.a., supportate - quanto all’invocata disapplicazione della nota dell’ASL Torino in data 1° marzo 2021 - dall’autorevole parere del prof. Romano Vaccarella, pur ricche di spunti di riflessione, recedono, invero, di fronte alle seguenti considerazioni. 6.1) E’, innanzitutto, pacifico quanto preliminarmente osservato dalla difesa della società Torino F.C. sulla scorta del parere pro veritate emesso da prof. Sabino Cassese ovvero che l’invocato potere di valutazione della legittimità di un atto amministrativo e della sua eventuale disapplicazione non è espressamente previsto né dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, né dal Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, né tanto meno da norme dell’ordinamento statale e che, anzi, proprio l’ordinamento statale, laddove ha ritenuto di prevedere siffatto potere, l’ha stabilito espressamente [n.d.r. oltre all’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E. (cd. legge sul contenzioso amministrativo – LAC), depongono in tal senso l’art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico sul pubblico impiego) e l’art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario)]. Pag 6 E’, peraltro, difficile ritenere che esso sia insito nella funzione giurisdizionale, in quanto non può ignorarsi che, come poco sopra evidenziato, per attribuirlo al giudice ordinario (e, poi, a quello tributario) c’è stato bisogno di una legge ad hoc; né, tantomeno, tale potere potrebbe essere evinto sulla base del rinvio operato dall’art. 2, comma 6, CGS FIGC ai “principi” del processo civile. 6.2) Peraltro, occorre ribadire, come più volte esplicitato, che gli Organi di Giustizia Sportiva esercitano una funzione giustiziale [in tal senso, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 22 maggio 2019, n. 39; Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 8 settembre 2016, n. 41, ove si afferma chiaramente che la funzione degli Organi di Giustizia Sportiva sia «più propriamente giustiziale e non giurisdizionale»; Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 9 luglio 2020, n. 31, ove si osserva che l’accettazione delle regole statutarie della Federazione Sportiva comporta anche l’assoggettamento al vincolo di giustizia sportiva, in virtù della clausola compromissoria attraverso la quale i soggetti del sistema sportivo «vengono a sottoporsi consapevolmente all’osservanza dello Statuto e del Regolamento delle rispettive Federazioni, accettando anche che, in caso di violazioni di tali diritti, tutti gli atti ed i fatti concernenti l’esercizio dell’attività agonistica vengano accertati e giudicati dagli organi di giustizia sportiva (cfr. Cass. Civ., 2003/11751, nonché Cass. Civ. 2005/18919). Proprio in ragione di questo vincolo, di tipo endo-associativo, viene a crearsi la dicotomia tra funzione giustiziale e funzione giurisdizionale». La decisione richiama, a tale proposito, autorevole dottrina che rinviene proprio nell’interesse “alla sola giusta soluzione del conflitto” il proprium della decisione frutto dell’esercizio di un’attività giustiziale; «Il “giudicare” connesso all’esercizio della funzione giustiziale (…) si rivela un’attività priva di scopo, o, meglio, priva di uno scopo esterno, finendo per coincidere l’interesse perseguito con la formazione del giudizio stesso (M. Calabrò, L’evoluzione della funzione giustiziale nella prospettiva delle appropriate dispute resolution, in Federalismi.it, 17 maggio 2017)»]. Le caratteristiche appena richiamate della funzione giustiziale, corollario del principio di autodichia dell’ordinamento sportivo, rendono, di fatto, non sindacabile la legittimità degli atti amministrativi. 6.3) Dirimente s’appalesa, tuttavia, l’ulteriore considerazione che la valutazione dell'esercizio dei poteri da parte dell'Autorità spetta al giudice che ha giurisdizione sul provvedimento finale, che di tali poteri costituisce espressione ovvero, nel caso specifico, quello sanzionatorio che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2020, n. 74, avrebbe potuto venire eventualmente emesso nei confronti dei singoli giocatori componenti del gruppo squadra del Torino direttamente e Pag 7 personalmente incisi dagli obblighi stabiliti dal provvedimento contumaciale, laddove li avessero violati. 6.3.1) La valutazione da parte di tale giudice (solo da parte di tale giudice) va, infatti, estesa agli atti e ai regolamenti presupposti e funzionalmente collegati all'adozione, pretesamente illegittima, del provvedimento sanzionatorio finale, costituendone l'imprescindibile ragione giustificativa, quali specifici presupposti ed elementi costitutivi del rapporto giuridico dato (cfr., Cass., Sez. un., 11 aprile 2006, n. 8374), e non già elementi da quest'ultimo avulsi, quali beni della vita su cui possa configurarsi tutela autonoma e diversa da quella assicurata dalla loro eventuale disapplicazione. La disapplicazione costituisce, infatti, modalità di piena tutela delle posizioni di diritto soggettivo incise dal provvedimento amministrativo illegittimo, garantita dal giudice ordinario (cfr., Cass., Sez. un., 18 giugno 2008, n. 16540; Cass., Sez. un., 30 novembre 2006, n. 25521; Cass., Sez. un., 5 giugno 2006, n. 13169), e volta al raggiungimento del risultato finale perseguito dall'istante. 6.3.2) Quello che è certo è che la decisione del Giudice Sportivo, in ordine alla sussistenza della causa di forza maggiore, ex art. 55, comma 2, NOIF FIGC, non può ritenersi, in alcun modo, provvedimento “finale” rispetto all’obbligo di quarantena domiciliare imposto ai giocatori della società Torino F.C. dall’ASL territorialmente competente. Il provvedimento contumaciale del 23 febbraio 2021, inclusa la sua appendice esplicativa, ha, anzi, rispetto al primo valenza di mero fatto e come tale va apprezzato. Ciò che rileva è, pertanto, essenzialmente che la misura imposta, così come specificato, quanto alla sua durata temporale, dal su indicato atto, in data 1° marzo 2021, e, quanto alla sua (definitiva) portata, dal separato atto, sempre in data 1° marzo 2021, ha dettato una regola (rectius obbligo) di condotta non derogabile dai singoli giocatori, limitando la loro libertà di muoversi liberamente sul territorio nazionale e, di riflesso, quella del gruppo squadra della società Torino F.C. di svolgere la propria attività. 6.3.3) Sicché, la disapplicazione invocata dall’odierna ricorrente, se attuata, si sarebbe tradotta/tradurrebbe in una forzatura sotto il profilo giuridico, non rispettosa dei dettami minimi di uno Stato di diritto, in quanto disposta, non solo al di fuori dei presupposti che consentono e, anzi, impongono la valutazione e, occorrendo, la disapplicazione dell’atto adottato dall’Autorità, ma soprattutto in malam partem e per di più a scapito di un soggetto, la società Torino F.C., addirittura estraneo all’imposizione in sé e per sé considerata, la cui attività e, segnatamente, quella del suo cd. “gruppo squadra” ne è stata, però, ineluttabilmente (rectius forzatamente) condizionata. Pag 8 Vero è, infatti, che la misura che qui rileva è annoverabile tra le misure di carattere individuale previste dal legislatore “per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19” e ha riguardato, come già dianzi evidenziato, i singoli giocatori (nel provvedimento in data 23 febbraio 2021 si legge, invero, che “Si ritiene pertanto necessario imporre un periodo di quarantena domiciliare per ogni componente del Gruppo Squadra del Torino F.C., fin qui risultato negativo, con divieto assoluto di allontanamento dal domicilio…”), coerentemente con quanto stabilito dagli artt. 1, comma 2, lett. d), del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2020, n. 35, [“ Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: (…) d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (…);] e 1, comma 7, del d.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2020, n. 74 (“Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorità sanitaria è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020”). La società Torino o meglio il Gruppo Squadra ha costituito, dunque, solo l’occasione per l’individuazione dell’ambito di applicazione/estensione della misura, ma non è la diretta/il diretto destinataria/o della misura in questione. Analogamente a quanto accade, ad esempio, nel caso in cui il contagio riguarda uno o più alunni/studenti o insegnanti di un Istituto scolastico e la misura della quarantena preventiva viene imposta agli alunni/studenti e insegnanti della specifica classe, di più classi o dell’intero Istituto scolastico. La Circolare Ministero della Salute 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P è, del resto, esplicita nel chiarire che “La quarantena (…) si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. (…)”. 6.3.4) Non può, dunque, in alcun modo dubitarsi che fossero i giocatori, uti singuli, ad essere incisi dalla misura imposta e tenuti al suo rigoroso rispetto durante tutta la sua vigenza, pena la commissione di una violazione sanzionata sul piano amministrativo. Pag 9 Sotto il profilo fattuale, giova, infatti, ribadire che la ASL Torino, con il citato provvedimento del 23 febbraio 2021, prot. n. 53354/21, emesso a seguito della comunicazione della società Torino F.C. di positività SARS – Cov-2 di alcuni soggetti (n. 8 giocatori, di cui l’ottavo in attesa di conferma) inseriti nel “gruppo squadra”, rilevata l’altissima probabilità che potesse trattarsi di focolaio di c.d. variante inglese, imponeva un “periodo di quarantena domiciliare per ogni componente del Gruppo Squadra del Torino F.C. fin qui risultato negativo, con divieto assoluto di allontanamento dal proprio domicilio per un periodo di almeno 7 giorni, nel corso dei quali verranno eseguiti controlli virologici seriati ogni 48 ore”, precisando che “a seconda dei risultati dei prossimi controlli virologici, potrà essere valutata la possibilità di ripresa degli allenamenti individuali”, fermo restando, in ogni caso, “l’isolamento domiciliare dei soggetti positivi, che andranno trattati secondo le indicazioni ministeriali…”. Trattasi, con tutta evidenza, di provvedimento che - inclusa la sua appendice esplicativa circa il calcolo della durata temporale del divieto imposto (rectius dell’individuazione del giorno iniziale di validità e, conseguentemente, di obbligatorietà della misura) - è stato emesso dall’ASL, per la parte che qui assume specifico rilievo, nell’esercizio del potere previsto e attribuito dall’art. 1, comma 7, del d.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2020, n. 74, la cui violazione è punita, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto stesso, con “la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35” ovvero con il “pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000…”). Si tratta, dunque, di una misura, emessa in forza di una norma di legge che trova applicazione sull’intero territorio dello Stato e nei confronti di tutti i consociati, inclusi i calciatori, e che, con riguardo alla società Torino che ne ha subito e dovuto sopportare le conseguenze, può, a ragione, integrare i presupposti della causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 55 NOIF (“1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore. 2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva d’Appello in seconda e ultima istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva d’Appello è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva”), che consente, come di fatto ha consentito, di escludere l’applicazione della sanzione della perdita della gara con il punteggio 0-3 [n.d.r. l’art. 53, comma 2, NOIF stabilisce, ai fini che qui rilevano, che “La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, Pag 10 laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, (…) nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S”]. 6.3.5) Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente [ovvero che la disposizione generale di cui all’art. 55 NOIF non potrebbe operare con riferimento alla pandemia se non secondo quanto stabilito, in via speciale, dalle “Regole relative impatto COVID-19 – Gestione casi di positività e rinvio gara”, disposte, “in via transitoria, eccezionale e limitatamente alla… stagione sportiva 2020/2021”, dal Consiglio di Lega in data 30 settembre - 1° ottobre 2020 ( C.U. n. 51 in data 2 ottobre 2020)], ritiene, invero, il Collegio che la medesima trascura di considerare che le disposizioni dettate, pur perseguendo “l’obiettivo di garantire la disputa di tutte le Competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A nell’interesse delle Associate, dei Licenziatari dei diritti audiovisi, dei Tifosi e degli Sponsor” (vedi primo “considerato”), non precludono, pur tuttavia, l’ingresso tout court della causa di forza maggiore, laddove riconducibile a prioritarie esigenze di tutela della salute collettiva. Le stesse disposizioni, oltre a precisare che resta “in ogni caso, prioritaria l’esigenza di tutelare la salute e la sicurezza dei calciatori, degli staff, degli arbitri e degli addetti ai lavori e di rispettare tutte le misure di prevenzione e protezione vigenti al fine di limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2” (sempre primo “considerato”), stabiliscono, infatti, a chiare lettere, che sono fatti salvi “gli eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali”. Nel caso di specie, il provvedimento contumaciale del 23 febbraio 2021, oltre ad imporre la misura della quarantena ai singoli componenti del Gruppo Squadra del Torino F.C., con tutte le conseguenze già dianzi evidenziate, era stato, peraltro, anche alquanto esplicito nell’affermare che la gestione del gruppo stesso non potesse più avvenire “con le attuali modalità, specie per ciò che concerne le attività collettive” e nel precisare che, “a seconda dei risultati dei prossimi controlli virologici potrà essere valutata la ripresa degli allenamenti individuali”. Quello successivo del 1° marzo 2021, prot. n. 59662, emesso a sostanziale conferma di quanto già comunicato con mail del 28 febbraio 2021, aveva poi concordato sulla sola ripresa degli “allenamenti in forma individuale” per i componenti del Gruppo Squadra risultati negativi al SARS-CoV-2 in esito ai tamponi molecolari eseguiti in data 27 febbraio 2021, precisando, pur tuttavia, che “i trasferimenti da e per il campo di allenamento dovranno avvenire solo individualmente mediante mezzo proprio…” e, soprattutto, che “al momento è da escludere la ricostituzione del gruppo squadra in bolla…”. Il che, avuto riguardo alla precisazione circa il computo dei giorni di validità disposta con separato atto, sempre in data 1° marzo 2021, corrobora ulteriormente la ricorrenza del factum Pag 11 principis, impeditivo alla partecipazione alla competizione del 2 marzo 2021 da parte della società Torino F.C. e tale correttamente ritenuto sussistente dapprima dal Giudice Sportivo e poi dalla Corte Sportiva d’Appello. 6.3.6) Appaiono, pertanto, condivisibili le conclusioni della Corte - che a sua volta richiama quanto statuito dal primo Giudice - per cui “.... la prescrizione integrativa della ASL, con fissazione della scadenza del provvedimento contumaciale alla mezzanotte del 2 marzo 2021, intervenuta con congruo anticipo rispetto alla prevista effettuazione dell’incontro, rendeva oggettivamente impossibile, per causa esterna non imputabile al Torino F.C., il trasferimento del gruppo squadra individuato e la prestazione sportiva (…)”. 7) In definitiva, il ricorso principale è infondato e va respinto, avendo la Corte Sportiva d’Appello correttamente escluso la invocata disapplicazione della misura e ritenuto ricorrere la causa della forza maggiore. 8) Relativamente alla impugnazione in via incidentale del Torino si rilevano, invece, profili di inammissibilità, che conducono alla relativa declaratoria, in quanto trattasi di valutazioni non sindacabili in sede di legittimità, peraltro - come rilevato dalla S.S. Lazio - non necessarie ai fini della decisione. 9) Le spese di lite possono essere, in ogni caso, compensate per intero tra le parti. PQM Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Respinge il ricorso principale presentato dalla società S.S. Lazio S.p.a.. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale presentato dalla società Torino F.C. S.p.a.. Spese compensate. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 13 maggio 2021. Pag 12 Il Presidente La Relatrice F.to Franco Frattini F.to Manuela Sinigoi Depositato in Roma in data 19 novembre 2021. Il Segretario F.to Alvio La Face

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Storica sentenza del Collegio di Garanzia del Coni (Udienza del 13 Maggio 2021), gara "Lazio - Torino", decisiva per la permanenza dei "granata" in Serie A, caposaldo della Giustizia Sportiva per i procedimenti derivati da epidemie Covid, all'interno delle squadra di calcio di Serie A.

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composto da Franco Frattini - Presidente Manuela Sinigoi - Relatrice Dante D’Alessio Mario Sanino Massimo Zaccheo - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 113/2020, presentato, in data 10 dicembre 2020, dalla A.S. Roma S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato, legale rappresentante pro tempore, CEO dott. Guido Fienga, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Conte, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, Dott. Gabriele Gravina, non costituitasi in giudizio, e Pag 2 della società Hellas Verona F.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore Unico sig. Maurizio Setti, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Fanini, per l’annullamento della decisione n. 13/2020-2021 della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC del 10 novembre 2020, trasmessa, a mezzo PEC, in pari data, con cui la suddetta Corte ha respinto il ricorso avanzato dalla ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo c/o la Lega di Serie A, di cui al C.U. n. 32 del 22 settembre 2020, con il quale è stata irrogata, a carico della AS Roma S.p.A., la sanzione della perdita della gara contro l'Hellas Verona, disputata in data 19 settembre 2020, valida per la prima giornata di Campionato di Serie A - s.s. 2020/2021, con il risultato di 0- 3, per la violazione del punto 8 ed ai sensi del punto 9 del C.U. n. 83/A del 20 novembre 2014. Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 15 marzo 2021, il difensore della parte ricorrente - AS Roma S.p.A., per la quale è, altresì, presente l'Amministratore Delegato, dott. Guido Fienga - avv. Antonio Conte, nonché l'avv. Stefano Fanini, per la resistente Hellas Verona FC, entrambi presenti presso i locali del CONI; uditi, altresì, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, il Procuratore Generale dello Sport, dott. Ugo Taucer, collegato in videoconferenza, mediante la piattaforma telematica Microsoft Teams, nonché l’avv. Livia Rossi, Procuratore Nazionale dello Sport, presente personalmente presso i locali del CONI; udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, cons. Manuela Sinigoi. Ritenuto in fatto 1. Oggetto del presente giudizio è la decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in epigrafe compiutamente indicata, con cui è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul C.U. n. 32 del 22 settembre 2020), con la quale, sulla base delle risultanze degli atti ufficiali della gara di campionato di Serie A 2020/2021 disputata tra Hellas Verona e AS Roma il 19 settembre 2020, valevole per la prima giornata di andata, terminata sul campo con il risultato di 0-0, la società AS Pag 3 Roma è stata sanzionata “con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3” per avere “impiegato un calciatore non iscritto nella comunicata a mezzo PEC in data 14 settembre 2020 alle ore 12.14, nonostante fosse divenuto un , in violazione dunque del divieto di utilizzo di cui al punto 8 del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 83/A del 20 novembre 2014 come successivamente modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 76 del 21 giugno 2018”. 1.1 La società AS Roma S.p.a. ne chiede, infatti, l’annullamento, sulla scorta dei seguenti motivi di diritto: 1) “Omessa e/o insufficiente motivazione della CSA circa la suggerita interpretazione del C.U. 83”. Secondo la prospettazione della ricorrente, a fronte della spiegata necessità di una lettura “regolamentarmente” orientata del C.U. in parola in grado di distinguere, ai fini sanzionatori, le violazioni sostanziali da quelle formali, che non generano – come nel caso di specie – nocumento alcuno, la Corte Sportiva di Appello avrebbe offerto una motivazione sostanzialmente apparente, giacché mutuata dalla decisione n. 6/2017 del Collegio di Garanzia, senza tenere in considerazione la difformità della fattispecie allora scrutinata e quella oggi oggetto di delibazione. 2) “Errore di diritto nella parte in cui la CSA ha escluso la possibilità di aprire, se del caso anche demandandolo alla Corte Federale di Appello FIGC, un sindacato di legittimità della norma impugnata, alla stregua di quanto previsto dall’art. 34, comma 12, Statuto FIGC”. Nel giudizio di appello la AS Roma aveva posto alla CSA una duplice richiesta: operare una valutazione di legittimità della norma, ovvero rimettere la questione (“eccezione di legittimità” ex art. 34, comma 12, Statuto FIGC) alla Sezione consultiva della Corte Federale di Appello. La Corte avrebbe illegittimamente disatteso tali istanze, da una parte, facendo leva sul precedente della stessa CSA confermato dal Collegio di Garanzia, e dall’altra, evidenziando che la legittimazione a sindacare l’illegittimità delle norme federali appartiene al solo Presidente e, per di più, sempre che non si tratti di questioni all’esame di altri organi di giustizia, obliterando come inconferente il richiamato precedente del Consiglio di Stato n. 5514/13, giacché antecedente alla riforma del CGS FIGC del 2019. 1.2 Da ultimo, la società ricorrente argomenta sulla “Centralità dell’Ecc.mo Collegio di Garanzia sul tema di violazione di norme di diritto e applicabilità conseguente al caso di specie” (par. III del Ricorso). Secondo la AS Roma, il ruolo di intervento del Collegio di Garanzia sull’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge si declinerebbe, nel caso di specie, nell’attribuzione al Collegio stesso di un potere di interpretazione della norma sanzionatoria del C.U. in questione, ritenuta iniqua e produttrice di conseguenze ingiuste. Il Collegio sarebbe, in altri termini, in grado Pag 4 di conferire alla stessa una qualificazione diversa ed interpretarla in maniera equa con riferimento al caso del calciatore Diawara. 1.3 Ha concluso, pertanto, la Società AS Roma, chiedendo «in via preliminare ed in riforma integrale della decisione gravata, previa valutazione - se del caso - dell’illegittimità del comma 9 del C.U. n. 83, di annullare la decisione del Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 32 del 22/09/2020, ristabilendo - per l’effetto - il risultato conseguito sul campo dalla Società reclamante; in via subordinata e/o gradata, in caso di rinvio, previa immediata sospensione della sanzione annullata e formulazione del principio di diritto secondo cui è sempre possibile al soggetto leso da una norma federale, formulare eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione, di ordinare alla CSA e/o alla CFA di aprire una fase incidentale di valutazione circa la legittimità della norma di cui al comma 9 del C.U. n. 83, all’esito della quale accogliere comunque le conclusioni già rassegnate dall’esponente Società». 2. La società Hellas Verona FC si è costituita in giudizio con memoria del 21 dicembre 2020, rilevando, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Società AS Roma, in quanto: i) carente dei presupposti di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI; ii) proposto in violazione dell’art. 30, c. 3, dello Statuto FIGC (che nega l’impugnazione al Collegio di Garanzia per le ipotesi di sanzioni consistenti nella “perdita della gara”); iii) proposto senza la preventiva impugnazione delle norme regolamentari delle norme in esso contestate; iv) contenente una domanda, quella posta in via subordinata circa la valutazione incidentale di legittimità del comma 9, C.U. n. 83, non proponibile dinanzi al Collegio di Garanzia; v) proposto in violazione dell’art. 59, c. 4, CGS CONI. Ha, comunque, controdedotto nel merito, sottolineando, in estrema sintesi, la corretta applicazione, da parte della CSA, delle norme che disciplinano la specifica fattispecie, nonché la congruità, sufficienza e coerenza della motivazione posta a sostegno della decisione assunta, anche con riferimento alle spiegate istanze istruttorie. Ha, conseguentemente, concluso per la inammissibilità/improcedibilità/irricevibilità del ricorso ovvero per la sua infondatezza. 3. Il contraddittorio processuale si è ulteriormente sviluppato con il deposito delle memorie, ex art. 60, c. 4 CGS CONI da parte della AS Roma e della controinteressata Hellas Verona. In particolare, la ricorrente ha reiterato le istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio e preso posizione sui rilievi formulati dalla società controinteressata, ribadendo le conclusioni già formulate. Mentre l’Hellas Verona, oltre a ribadire l’infondatezza del ricorso, ha aggiunto tre ulteriori profili di inammissibilità/improcedibilità del ricorso: i) la mancanza di sottoscrizione digitale del ricorso introduttivo; ii) l’incompatibilità del patrocinio del difensore della AS Roma nel presente Pag 5 giudizio, in quanto componente effettivo del Collegio di Garanzia dello Sport (Sez. per le controversie in tema di ammissione/iscrizione ai campionati professionistici); iii) la modifica delle conclusioni contenute nel ricorso oltre i limiti di quelle già proposte davanti all’organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata (art. 59, c. 3, lett. f) CGS CONI). 4. La Federazione intimata, seppur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. 5. L’affare è stato, quindi, chiamato e discusso all’udienza del 5 novembre 2020, come da sintesi a verbale, e, poi, introitato per essere deciso. Considerato in diritto I. Il Collegio ritiene di prescindere dallo scrutinio delle eccezioni preliminari sollevate dalla controinteressata Hellas Verona FC, in quanto le censure che la ricorrente muove alla decisione della CSA FIGC gravata sono prive di pregio e la loro disamina nel merito appare maggiormente idonea a fare chiarezza in ordine alla questione controversa, soddisfacendo, al contempo, anche quelle esigenze di nomofiliachia che la ricorrente medesima riconosce a questo Collegio di Garanzia dello Sport e che espressamente invoca con le deduzioni sviluppate nell’ambito del par. III del ricorso introduttivo. II. Per tale ragione, giova, dunque, partire proprio dalla disamina della disposizione applicata dal giudice sportivo e, poi, assunta dalla Corte Sportiva di Appello Nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio a parametro della legittimità del provvedimento sanzionatorio dal medesimo emesso nei confronti della società ricorrente e sottoposto al suo scrutinio. Il Comunicato Ufficiale FIGC n. 83/A del 20 novembre 2014 (successivamente modificato con Comunicato Ufficiale FIGC n. 76 del 21 giugno 2018) dispone, per quanto in questa sede di interesse, che «Le società di Serie A, (…), potranno utilizzare nelle gare di campionato i 25 calciatori indicati nell’elenco di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. Tra i 25 calciatori, almeno 4 devono essere “calciatori formati nel club” e almeno 4 “calciatori formati in Italia”» (comma 1), specificando, al comma 2, che è pur sempre consentito l’utilizzo aggiuntivo, rispetto a quelli inseriti nell’elenco dei 25, di calciatori, tesserati sia a titolo definitivo sia temporaneo, che, alla data del 31 dicembre della stagione sportiva precedente, non abbiano già compiuto il 22° anno di età. Dispone, inoltre, che le società, «entro le ore 12:00 del giorno precedente la prima gara di campionato, sono tenute ad inviare via PEC alla Lega l’elenco dei 25 calciatori, da individuarsi tra quelli per esse tesserati o tra quelli per i quali, completata la procedura di richiesta del transfer, lo stesso non sia stato ancora rilasciato, indicando quali siano i quattro “calciatori formati nel club” e quali siano i quattro “calciatori formati in Italia”. I calciatori per i quali non sia stato ancora rilasciato Pag 6 il transfer possono essere inseriti nell’elenco ma non possono essere utilizzati prima della concessione del visto di esecutività» (comma 3), che «è fatto divieto ai calciatori non inseriti nell’elenco dei 25 calciatori di partecipare a gare di campionato nel periodo di validità dell’elenco stesso (…)» (comma 8), e che «Le società rispondono disciplinarmente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi che precedono. L’utilizzo in una gara di campionato di un calciatore non inserito nell’elenco dei 25 calciatori o inserito nel suddetto elenco in violazione delle disposizioni precedenti, comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a) [ora art. 10, comma 6, lett. a) ndr] del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatore titolo alla partecipazione alla gara. Non si incorre nella violazione in caso di utilizzo dei calciatori di cui al comma 2» (comma 9). Orbene, la norma è chiara nella sua portata precettiva e altrettanto chiara è la sua ratio. Oltre ad assolvere alla funzione di preservare il cosiddetto “vivaio”, mediante l’imposizione di precisi vincoli per la formazione dell’elenco dei 25 calciatori “utilizzabili nelle gare del campionato” e la facoltizzazione del libero utilizzo (ovvero al di fuori e in aggiunta a quelli che vanno obbligatoriamente indicati nell’elenco) dei calciatori “under 22”, detta dei precisi adempimenti a carico delle società, funzionali non solo alla corretta formazione dell’elenco, ma anche e soprattutto alla puntuale individuazione dei giocatori aventi titolo alla partecipazione alla gara (e al loro conseguente regolare utilizzo), la cui violazione assume rilevanza disciplinare e viene sanzionata con la “perdita della gara”. La norma è, infatti, alquanto esplicita in tal senso. Solo i calciatori inseriti nell’elenco dei 25 hanno titolo a partecipare a gare di campionato nel periodo di validità dell’elenco stesso e possono essere utilizzati a tale scopo dalla società che lo ha formato. Trattasi, molto semplicemente, di una “regola del gioco” volta ad assicurare il corretto svolgimento delle competizioni, il cui doveroso rispetto s’appalesa viepiù importante in uno sport di “tattica e strategia” come il calcio, che evoca “ruoli, moduli e schemi di gioco” e ove la previa conoscenza della potenziale rosa dei giocatori della squadra avversaria contribuisce indubbiamente a elevare anche il valore tecnico della competizione, a beneficio della finalità prestazionali e di risultato cui la stessa è preordinata. Il bene protetto non è, infatti, l’esito della gara, ma il corretto svolgimento della gara stessa, che risulta compromesso per la mera circostanza che vi partecipi chi, in base alle norme dettate per il suo regolare svolgimento, non ha titolo a farlo ovvero si trova in posizione irregolare. La società che disattende tale chiaro precetto, la cui osservanza richiede, peraltro, un onere di diligenza minimo, risponde disciplinarmente. Pag 7 In questo caso la forma (ovvero l’inserimento nell’elenco dei 25 da inviare via PEC alla Lega “entro le ore 12:00 del giorno precedente la prima gara di campionato”) assolve, dunque, a ineludibili esigenze di carattere sostanziale, come avvalorato, del resto, anche dalle disposizioni contenute nei commi 4 e 7 del C.U. n. 83/A, che, pur ammettendo la possibilità di variazione dell’elenco successivamente al termine di cui al comma 3, stabiliscono, a chiare lettere, che “Ogni variazione perché abbia effetto, ai fini della utilizzabilità del calciatore, deve pervenire alla lega a mezzo PEC entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara di campionato” e che “Le variazioni dell’elenco, intervenute fuori dai periodi di campagna trasferimenti, acquisiscono efficacia, purché siano trasmesse via PEC alla Lega entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara, ad eccezione della sostituzione del portiere che potrà essere comunicata via PEC alla Lega prima dell’inizio della gara, con contestuale consegna di copia della comunicazione al Delegato di gara della Lega”. Né può sottacersi che delle due fattispecie disciplinari accomunate dalla medesima sanzione, ovvero l’utilizzo in una gara di campionato di un calciatore “non inserito nell’elenco dei 25 calciatori” e quello di uno “inserito nel suddetto elenco in violazione delle disposizioni precedenti”, la prima, che qui rileva, è sicuramente quella più grave. La norma è, peraltro, alquanto esplicita nello stabilire che si tratta, in ogni caso, di utilizzo di calciatore non avente titolo alla partecipazione alla gara ovvero, come reso evidente dalle disposizioni del CGS cui il C.U. fa rinvio, di una questione afferente alla “posizione irregolare dei calciatori” [cfr. artt. 10, comma 6, lett. a) e 65, comma 1, lett. d) del Codice di Giustizia Sportiva FIGC] e ciò a prescindere dalle ragioni, più o meno plausibili, per le quali o in forza delle quali tale situazione si è verificata. III. Ciò premesso, è, dunque, agevole rilevare che la decisione impugnata sfugge al vizio di motivazione dedotto dalla società ricorrente con il primo motivo di impugnazione. Sotto il profilo fattuale, è pacifica, infatti, la violazione della norma che regola la specifica fattispecie. Risulta, invero, dagli atti, che, in vista della prima giornata del campionato in corso, la AS Roma provvedeva a trasmettere alla Lega – in data 14 settembre 2020 – il menzionato elenco dei 25, senza inserirvi il calciatore Amadou Diawara, che, quale “over 22”, avrebbe dovuto, invece, risultare inserito nel rispetto delle disposizioni di cui al citato C.U. n. 83/A per poter partecipare alle gare del campionato nel periodo di validità dell’elenco stesso. Il giorno della gara – il 19 settembre 2020 - il calciatore Diawara veniva, però, inserito nella “lista gara” (c.d. distinta) generata sul portale della Lega Serie A e, sebbene, all’atto della compilazione della stessa, il sistema informatico della Lega avesse generato un “alert” legato proprio alla sua posizione, il calciatore medesimo prendeva, comunque, parte alla suddetta gara. Pag 8 La CSA, nel confermare la decisione del Giudice Sportivo che ha irrogato alla ricorrente la sanzione della sconfitta a tavolino, ex comma 9 del C.U. n. 83/A, ha, pertanto, correttamente ritenuto inammissibile la richiesta istruttoria di ascoltare il team manager della AS Roma, atteso che lo stesso avrebbe riferito su di una circostanza fattuale (il colloquio con il delegato della Lega sull’alert generato dal sistema informatico) da ritenersi del tutto irrilevante, essendo pacifica, per stessa ammissione della Società, la violazione delle disposizioni di cui al C.U. n. 83/A del 20 novembre 2014. Per le stesse ragioni va disattesa analoga richiesta riproposta dalla ricorrente in questa sede, in quanto l’assunzione a sommarie informazioni del signor Gianluca Gombar non sarebbe in alcun modo idonea a invalidare l’efficacia delle pacifiche evidenze fattuali che hanno determinato il convincimento del giudice d’appello (in tema, con principio di diritto applicabile in questa sede, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 18/02/2019, n. 4702: «La mancata ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito»). Ha, poi, in maniera sintetica, ma intellegibile e congrua, motivato la decisione assunta sulla scorta del proprio precedente, di cui al C.U. n. 030/CSA del 18 ottobre 2016 (confermato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezione Prima, con decisione n. 6 del 2017), evidenziando, in particolare, che la lista di 25 giocatori utilizzabili in campionato, di cui almeno quattro formati nel club e almeno quattro formati in Italia, è fondamentale per la tutela del vivaio nazionale, con le modalità e con le tempistiche di trasmissione alla Lega di Serie A, derivandone che il calciatore Diawara, non incluso nell’elenco di che trattasi, non poteva essere schierato in campo in occasione dell’incontro di calcio Hellas Verona – Roma, disputatosi in data 19 settembre 2020. Sicché, logica conseguenza della violazione delle norme di cui al comma 3 del più volte citato C.U. n. 83/A non poteva essere che l’applicazione delle disposizioni contenute nei commi 8 e 9. Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, il richiamo al precedente di questo Collegio n. 6 del 2017 è da ritenersi, peraltro, del tutto pertinente e idoneo a supportare, sotto il profilo motivazionale, la decisione assunta. S’attagliano, infatti, anche alla fattispecie ora in esame le considerazioni mutuate dalla decisione qui gravata, ovvero che «La sanzione della perdita della gara, in caso di partecipazione di un atleta non inserito nella lista dei 25, prevista espressamente al punto 9) del C.U. n. 83/A del 20.11.2014 deve essere considerata… usuale, nonché espressamente prevista dall’ordinamento Pag 9 sportivo, senza la possibilità di graduazione della pena prevista; l’inserimento nella lista dei giocatori, che deve rispettare le proporzioni di partecipazione (25 nomi), costituisce elemento essenziale per fare conoscere alle altre consorelle partecipanti i giocatori contro i quali si misureranno, nel rispetto dei principi di lealtà sportiva e, soprattutto, delle regole alle quali tutti devono uniformarsi. In caso contrario, si realizzerebbe una confusione sulla composizione delle rose; la relativa sanzione prevista dal punto 9) del C.U. n. 83/A, lex specialis rispetto alle altre norme, rispetta sia il principio di ragionevolezza, sia il principio della proporzionalità della stessa sanzione, costituendo il mancato inserimento di un calciatore nella lista dei 25 una situazione del tutto equiparata, per espressa disposizione federale, alla posizione irregolare di un calciatore (il punto 9) del C.U. n. 83/A del 20.11.2014 si esprime, inequivocabilmente, nel senso che il calciatore non inserito nella lista dei 25 non ha “titolo alla partecipazione alla gara”). Trattasi, pertanto, di evento grave, il cui trattamento sanzionatorio non può essere gradato né dal Giudice Sportivo né da questa Corte». Del tutto condivisibilmente la Corte ha, inoltre, sottolineato in motivazione che il C.U. n. 83/A è in vigore dal 2014 e che l’alert generato dal sistema informatico della Lega di Serie A, al momento dell’inserimento in distinta del calciatore, avrebbe dovuto indurre la Società alla massima cautela, che avrebbe dovuto spingersi alla non utilizzazione del calciatore, con ciò escludendo, sostanzialmente, la sussistenza dei presupposti per l’invocabilità dell’errore scusabile e del principio di buona fede. La decisione gravata non risulta, in definitiva, afflitta dal vizio di omessa e/o insufficiente motivazione denunciato dalla società ricorrente. La stessa risulta, anzi, sorretta da una motivazione che offre adeguata evidenza del percorso logico/argomentativo seguito dal giudice d’appello, della sua congruità e della corretta applicazione delle norme che disciplinano la fattispecie sottoposta al suo scrutinio. Giova, infatti, ricordare che “i difetti di omissione e di insufficienza della motivazione sono configurabili solo quando, dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento; diversamente, i suddetti difetti non sono configurabili quando via sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente, poiché, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti assunti dal giudice nella impugnata decisione” (Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 13 novembre 2017, n. 82; Collegio Pag 10 di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 4 ottobre 2017, n. 73; Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 3 ottobre 2017, n. 69; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 7 marzo 2017, n. 19) e che “il vizio di omessa o insufficiente motivazione che legittima il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport si configura soltanto qualora dal percorso argomentativo del giudice di merito emerga il mancato esame di elementi che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, ovvero la mancata esposizione del procedimento logico o motivazionale seguito dal giudice. Invece, la valutazione delle risultanze probatorie e la scelta delle prove ritenute più idonee a sorreggere l’impianto motivazionale della sentenza involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e non sono pertanto censurabili in sede di legittimità” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 7 marzo 2017, n. 19; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 14 febbraio 2017, n. 14; Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 14 febbraio 2017, n. 13; Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 27 ottobre 2016, n. 53; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 21 giugno 2016, n. 46; Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione 24 marzo 2016, n. 14; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 22 gennaio 2016, n. 4). IV. Ad analoga sorte è destinato il secondo motivo di ricorso, con cui la società ricorrente lamenta lo “errore di diritto nella parte in cui la CSA ha escluso la possibilità di aprire, se del caso anche demandandolo alla Corte Federale di Appello FIGC, un sindacato di legittimità della norma impugnata, alla stregua di quanto previsto dall’art. 34, comma 12, Statuto FIGC”, essendo ictu oculi evidente l’inammissibilità di un’istanza volta all’attivazione di un procedimento di esclusiva prerogativa degli organi contemplati nella norma suindicata (“Il Presidente federale può promuovere di fronte alla Corte federale di Appello eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall’AIA o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del CONI o della legislazione vigente. La stessa potestà compete al Presidente di ciascuna Lega e ai Presidenti dell’AIA e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione”), che bene ha fatto, dunque, la CSA a disattendere. V. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va, in definitiva, respinto, in quanto infondato e confermata la decisione della Corte Sportiva d’Appello gravata. VI. Le spese di lite possono essere, in ogni caso, compensate per intero tra le parti. Pag 11 PQM Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Respinge il ricorso. Spese compensate. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 marzo 2021. Il Presidente La Relatrice F.to Franco Frattini F.to Manuela Sinigoi Depositato in Roma in data 13 maggio 2021. Il Segretario F.to Alvio La Face

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