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28 Giugno 2022

Riduzione dell'età di svincolo per i calciatori/calciatrici dilettanti

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 2 bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter, 94 quinquies e 94 septies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell’accordo economico. 3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al “Campionato Carnico”, le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato. INVARIATO INVARIATO Norma transitoria La modifica al comma 1 entra in vigore: a) dal 1° luglio 2022 per i vincoli assunti ai sensi del nuovo comma 1 dell’art. 32 delle N.O.I.F.; b) dal 1° luglio 2023 per i vincoli assunti ai sensi del comma 1 dell’art. 32 delle N.O.I.F., vigente fino al 30 giugno 2022. In tal caso le istanze di svincolo possono essere presentate dal 15 giugno 2023 al 15 luglio 2023.

28 Giugno 2022

Riduzione dell'età di svincolo per i calciatori/calciatrici dilettanti

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO Art. 32 bis Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza 1. I calciatori e le calciatrici, che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell’art. 94 quinquies, nonché all’art. 94 septies. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività. 2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva. Art. 32 bis Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza 1. I calciatori e le calciatrici, che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell’art. 94 quinquies, nonché all’art. 94 septies. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività. INVARIATO

28 Giugno 2022

Riduzione dell'età di svincolo per i calciatori/calciatrici dilettanti

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO Art. 32 I “giovani dilettanti” 1. I calciatori/calciatrici “giovani” dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”. 1.bis INVARIATO 2. INVARIATO Art. 32 I “giovani dilettanti” 1. I calciatori/calciatrici: a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o con le società di Serie B della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati/e vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”. b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età anno di età assumeranno con la società della Lega Nazionale Dilettanti o con le società di Serie B della Divisione Calcio Femminile per la quali si tesserano, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”. INVARIATO INVARIATO Norme transitorie La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2022, salvo quanto previsto nelle disposizioni successive. Nella stagione 2022/2023, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2006, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva, al termine della quale sono liberi/e di diritto. Nella stagione 2023/2024, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2007, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva, al termine della quale sono liberi/e di diritto.

28 Giugno 2022

Riduzione dell'età di svincolo per i calciatori/calciatrici dilettanti

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. VECCHIO TESTO NUOVO TESTO Parte I I SOGGETTI TITOLO Vl - I CALCIATORI TITOLO Vl - I CALCIATORI Art. 31 I “giovani” 1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno. 2. I calciatori/calciatrici “giovani" possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e nella Divisione Calcio Femminile. 3. Il calciatore/calciatrice “giovane”, è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto. Art. 31 I “giovani” 1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che all’inizio della stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno. 2. I calciatori/calciatrici “giovani" possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e nella Divisione Calcio Femminile. 3. Il calciatore/calciatrice “giovane”, è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto. Norme transitorie La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2022, salvo quanto previsto nelle disposizioni successive. Nella stagione sportiva 2022/2023, le società di Puro settore giovanile possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2006. Nella stagione sportiva 2023/2024, le società di Puro settore giovanile possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2007.

28 Giugno 2022

Riduzione dell'età di svincolo per i calciatori/calciatrici dilettanti

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 283/A Il Presidente Federale − attesa la necessità di modificare gli artt. 31, 32 e 32 bis delle NOIF in materia di vincolo sportivo; − vista la delega conferita dal Consiglio Federale del 18 maggio 2022; − d’intesa con il Vice Presidente Vicario e il Presidente della LND d e l i b e r a di modificare gli artt. 31, 32 e 32 bis delle N.O.I.F, secondo il testo allegato sub A). PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2022 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE Marco Brunelli Gabriele Gravina

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