Riduzione dell'età di svincolo per i calciatori/calciatrici dilettanti
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
Art. 32 bis
Durata del vincolo di tesseramento e
svincolo per decadenza
1. I calciatori e le calciatrici, che, entro il
termine della stagione sportiva in corso, abbiano
anagraficamente compiuto ovvero compiranno
il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati
ed alle Divisioni di appartenenza, con le
modalità specificate al punto successivo, lo
svincolo per decadenza del tesseramento, fatta
salva la maggior durata del vincolo in caso di
stipula di accordi economici pluriennali previsti
al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai
punti 2 e 8 dell’art. 94 quinquies, nonché all’art.
94 septies. Qualora i calciatori o le calciatrici
siano tesserati, con la medesima società, sia per
l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di
Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa
società, separatamente, per le singole attività.
2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza,
nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15
Luglio, a mezzo lettera raccomandata o
telegramma, dovranno contestualmente essere
rimesse in copia alle società di appartenenza con
lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate
a mezzo lettera raccomandata o telegramma
dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione
di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di
ciascun anno. Avverso i provvedimenti di
concessione o di diniego dello svincolo, le parti
direttamente interessate potranno proporre
reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez.
Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7
giorni dalla pubblicazione del relativo
provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le
modalità previste dall’art. 30 del Codice di
Giustizia Sportiva.
Art. 32 bis
Durata del vincolo di tesseramento e
svincolo per decadenza
1. I calciatori e le calciatrici, che entro il termine
della stagione sportiva in corso, abbiano
anagraficamente compiuto ovvero compiranno
il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati
ed alle Divisioni di appartenenza, con le
modalità specificate al punto successivo, lo
svincolo per decadenza del tesseramento, fatta
salva la maggior durata del vincolo in caso di
stipula di accordi economici pluriennali previsti
al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai
punti 2 e 8 dell’art. 94 quinquies, nonché all’art.
94 septies. Qualora i calciatori o le calciatrici
siano tesserati, con la medesima società, sia per
l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di
Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa
società, separatamente, per le singole attività.
INVARIATO
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
Art. 32 bis
Durata del vincolo di tesseramento e
svincolo per decadenza
1. I calciatori e le calciatrici, che, entro il
termine della stagione sportiva in corso, abbiano
anagraficamente compiuto ovvero compiranno
il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati
ed alle Divisioni di appartenenza, con le
modalità specificate al punto successivo, lo
svincolo per decadenza del tesseramento, fatta
salva la maggior durata del vincolo in caso di
stipula di accordi economici pluriennali previsti
al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai
punti 2 e 8 dell’art. 94 quinquies, nonché all’art.
94 septies. Qualora i calciatori o le calciatrici
siano tesserati, con la medesima società, sia per
l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di
Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa
società, separatamente, per le singole attività.
2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza,
nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15
Luglio, a mezzo lettera raccomandata o
telegramma, dovranno contestualmente essere
rimesse in copia alle società di appartenenza con
lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate
a mezzo lettera raccomandata o telegramma
dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione
di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di
ciascun anno. Avverso i provvedimenti di
concessione o di diniego dello svincolo, le parti
direttamente interessate potranno proporre
reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez.
Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7
giorni dalla pubblicazione del relativo
provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le
modalità previste dall’art. 30 del Codice di
Giustizia Sportiva.
Art. 32 bis
Durata del vincolo di tesseramento e
svincolo per decadenza
1. I calciatori e le calciatrici, che entro il termine
della stagione sportiva in corso, abbiano
anagraficamente compiuto ovvero compiranno
il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati
ed alle Divisioni di appartenenza, con le
modalità specificate al punto successivo, lo
svincolo per decadenza del tesseramento, fatta
salva la maggior durata del vincolo in caso di
stipula di accordi economici pluriennali previsti
al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai
punti 2 e 8 dell’art. 94 quinquies, nonché all’art.
94 septies. Qualora i calciatori o le calciatrici
siano tesserati, con la medesima società, sia per
l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di
Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa
società, separatamente, per le singole attività.
INVARIATO